Il contributo esamina il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini Ue, del 10 ottobre 2025, con cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina ungherese, di etnia rom e transgender. La decisione assume particolare rilievo perché affronta il rapporto tra la presunzione reciproca di sicurezza tra Stati membri dell’Unione europea, sancita dal Protocollo n. 24 allegato ai Trattati, e l’esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’accesso alla protezione internazionale. Dopo aver ricostruito il caso e le ragioni poste a fondamento della decisione di inammissibilità adottata dalla Commissione territoriale, la nota analizza l’interpretazione del Tribunale in ordine all’avvio della procedura ex art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria e ai relativi effetti sull'ammissibilità della domanda di asilo. Il decreto viene quindi collocato nel più ampio quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo sui limiti della fiducia reciproca tra Stati membri, evidenziando come tale principio non possa tradursi in una presunzione assoluta e insuperabile di tutela dei diritti. In conclusione, l’analisi si chiude con alcune riflessioni sulle presunzioni di sicurezza nel quadro del Sistema europeo comune di asilo, anche alla luce del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, con particolare riferimento all’istituto dei Paesi di origine sicuri.
Oltre la “fiducia cieca”: la presunzione reciproca di sicurezza tra Stati membri dell’UE alla prova del diritto di asilo (nota a margine del decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini Ue, 10 ottobre 2025)
Giulia Santomauro
2026-01-01
Abstract
Il contributo esamina il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini Ue, del 10 ottobre 2025, con cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina ungherese, di etnia rom e transgender. La decisione assume particolare rilievo perché affronta il rapporto tra la presunzione reciproca di sicurezza tra Stati membri dell’Unione europea, sancita dal Protocollo n. 24 allegato ai Trattati, e l’esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’accesso alla protezione internazionale. Dopo aver ricostruito il caso e le ragioni poste a fondamento della decisione di inammissibilità adottata dalla Commissione territoriale, la nota analizza l’interpretazione del Tribunale in ordine all’avvio della procedura ex art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria e ai relativi effetti sull'ammissibilità della domanda di asilo. Il decreto viene quindi collocato nel più ampio quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo sui limiti della fiducia reciproca tra Stati membri, evidenziando come tale principio non possa tradursi in una presunzione assoluta e insuperabile di tutela dei diritti. In conclusione, l’analisi si chiude con alcune riflessioni sulle presunzioni di sicurezza nel quadro del Sistema europeo comune di asilo, anche alla luce del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, con particolare riferimento all’istituto dei Paesi di origine sicuri.| File | Dimensione | Formato | |
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